Incompatibili solo i Presidenti

Con la conversione in legge del D.L. 30 giugno 2025, n. 96 (“Sport sui grandi eventi sportivi”), mediante la Legge 8 agosto 2025, n. 119, è intervenuta una significativa modifica all’art. 11 del D. Lgs. 36/2021, relativa al regime delle incompatibilità.

A decorrere dal 10 agosto 2025, la disposizione prevede che il divieto si applichi esclusivamente ai Presidenti/legali rappresentanti delle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitando quindi l’incompatibilità al solo ruolo di vertice.

Il testo normativo recita:

“È fatto divieto ai presidenti delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP”.

In sintesi, l’incompatibilità sussiste solo per il Presidente/legale rappresentante di ASD/SSD affiliate al medesimo Organismo sportivo (FSN, DSA, EPS) e iscritte al Registro RASD. Non vi è incompatibilità con cariche ricoperte negli Organi dei Comitati CSI o nelle società “BAS-non ASD”. Rimangono invariati i criteri di applicazione: l’affiliazione quale elemento determinante e l’estensione a tutte le cariche sociali.

Qualora negli statuti appena adeguati non sia riportata alcuna clausola o sia stato riportato solo un rinvio generico all’art. 11, il nuovo regime si applica automaticamente. Viceversa, se lo statuto contiene clausole più restrittive, queste continuano a prevalere sino ad eventuale modifica statutaria.

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